Al momento stai visualizzando Forniture non richieste, nuova vittoria del Movimento Difesa del Cittadino contro Enel Energia

Il Movimento Difesa del Cittadino ottiene un’altra importante vittoria sul fronte dei contratti falsi e delle forniture non richieste ai danni degli utenti per l’attivazione di forniture di elettricità e gas nel mercato libero. Il Tribunale di Benevento ha respinto l’appello proposto da Enel Energia contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva dato ragione ad un associato MDC cui erano pervenute fatture per una fornitura di gas attivata con un nuovo contratto in regime di “Mercato Libero”, la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dal consumatore.
Nella sentenza, pubblicata l’11 dicembre 2017, il Giudice ha ribadito ancora una volta che “il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e in ogni caso, l’assenza di risposta non implica il consenso”.
“Di particolare importanza – commenta l’Avv. Francesco Luongo, Presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino – il fatto che il Tribunale abbia ribadito il principio di diritto del Codice del Consumo, considerando che “se il consumatore rimanesse comunque obbligato a corrispondere, nonostante la mancanza di richiesta, una somma seppure a titolo di indebito arricchimento, sarebbe frustata la ratio del citato art. 57 del Codice del Consumo che vuole esonerare il consumatore da ogni conseguenza dell’iniziativa del fornitore da lui subita e sanzionare il fornitore medesimo, onerandolo della responsabilità nei confronti degli utenti per il fatto di coloro che ad esso sono collegati nell’attività commerciale e di acquisizione della clientela”.
“Anche questa decisione – conclude il Presidente di MDC  – come altre in passato sulla piaga dei contratti falsi, contraddice quanto stabilito dalla Autorità per l’Energia relativamente all’obbligo per l’utente di pagare comunque l’energia consumata detratta della sola quota del venditore. L’AEEGSI deve comprendere che in mancanza di qualsiasi prova in ordine all’effettiva sussistenza di un accordo tra l’azienda e l’utente, nessuna prestazione corrispettiva può essere richiesta per la fornitura del servizio ricevuto nel periodo in contestazione”.