Di recente si è diffusa sul mercato nazionale la presenza di prodotti da forno contenenti carbone vegetale/carbone attivo, commercializzati con l’indicazione “pane al carbone vegetale”.
Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente, che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, come colorante (E153) e/o come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori.
Qualora tale sostanza sia utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nel Regolamento CE n. 1333/2008 per le condizioni d’impiego (dosi e prodotti alimentari) e nel Regolamento UE n. 231/2012 per i requisiti di purezza dello stesso additivo: con riferimento ai prodotti da forno, il carbone vegetale può essere impiegato come additivo colorante esclusivamente nei prodotti da forno fini (categoria 07.2), categoria che include prodotti sia dolci che salati come fette biscottate e crackers (come precisato dal Ministero della Salute con la nota 1307 del 20 gennaio 2014.
Viceversa se l’impiego del carbone attivo negli alimenti è motivato per il suo effetto benefico sulla salute occorre fare riferimento al Regolamento UE n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse, da quelli facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini “(cosiddetti claims).
In particolare nell’allegato di quest’ultimo provvedimento per il carbone attivo è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
Peraltro, il carbone vegetale non può essere utilizzato come ingrediente nel pane, in quanto non vi è tradizione di un uso consolidato in tal senso prima del 15 maggio 1997, e per tale motivo un pane che lo contenesse ricadrebbe nella disciplina dei novel food (Regolamento (CE) 258/97) e necessiterebbe conseguentemente di specifica autorizzazione.
Ciò premesso, preso atto della presenza sul mercato di prodotti da forno contenenti carbone attivo commercializzati con la denominazione ad esempio di “focaccia”, “pizza”, si ritiene necessario fornire alle Regioni il parere del Ministero della Salute sulla questione (nota 47415 del 22 dicembre 2015).
Questi i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del 22 dicembre 2015:
è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E)
non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67)
non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.