I CONSIGLI DI MDC PER I PRODOTTI TIPICI DI QUESTA FESTIVITÀ
Mancano pochi giorni alla Pasqua. Gli scaffali di negozi e supermercati sono invasi dai prodotti tipici di questa festività, quali Colombe e Uova di cioccolato. Per aiutare i consumatori a effettuare una scelta consapevole il Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino ricorda alcune importanti informazioni riguardo questi due prodotti.
Colomba: secondo il Decreto del 22 luglio 2005 interministeriale (Ministero delle Attività Produttive e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) la denominazione “Colomba” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.
Gli ingredienti obbligatori sono: farina di frumento; zucchero; uova di gallina di categoria “A” o tuorlo d’uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo; materia grassa butirrica (cioè burro), in quantità non inferiore al 16%; scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al 15%; lievito naturale costituito da pasta acida; sale.
I prodotti venduti direttamente nei laboratori possono essere commercializzati senza etichetta purché sul banco di vendita un cartello o un registro indichino la denominazione di vendita e la lista degli ingredienti.
Uova di Pasqua: per questo prodotto è essenziale valutare e la qualità del cioccolato da leggere nella lista degli ingredienti. In particolare, è importante verificare la percentuale di cacao e la presenza di altre sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Se il cioccolato contiene fino al 5% di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la denominazione resta immutata ma l’etichettatura deve contenere, in grassetto, la specifica dizione: “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”.
Per “cioccolato” si intende il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri. Deve contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao e almeno il 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco sgrassato.
Per “cioccolato al latte” si intende invece il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte. Deve contenere almeno il 25% di sostanza secca totale di cacao, il 14% di sostanza secca totale di origine lattica e il 25% di materie grasse totali.
A queste denominazioni di vendita si possono aggiungere altre diciture quali “fine”, “finissimo” e “extra”, sempre che il prodotto contenga: nel caso del “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao; b) nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanza secca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5% di grassi del latte.
Salute&Gusto, la nuova newsletter online gratuita e quindicinale del Movimento Difesa del Cittadino.
Novità su normative, scelte politiche e istituzionali, allarmi alimentari e consigli per una alimentazione più sana e consapevole.
Per la registrazione alla newsletter visitare il sito www.mdc.it oppure
visita il link: http://nl.algores.it/mdc/?p=subscribe&id=2