Al momento stai visualizzando UN’ALTRA VITTORIA PER IL MDC IN TEMA DI SOVRAINDEBITAMENTO. I DEBITORI SI LIBERANO DALLA MORSA DEI CREDITORI PAGANDO IL 35% DEL DEBITO

Nuova importante vittoria di MDC Pescara in tema di sovra indebitamento.

I ricorrenti, avendo un tenore di vita che permetteva una certa disponibilità economica, cominciavano a fare uso delle carte di credito e degli affidamenti che i vari istituti di credito mettevano loro a disposizione;
Con il passare del tempo, senza che gli istanti se ne avvedessero, le commissioni per la gestione delle carte di credito e per gli affidamenti diventavano sempre più pesanti, tanto che i ricorrenti erano costretti a sottoscrivere finanziamenti con relative polizze assicurative per far fronte alle richieste di altri istituti di credito ; Inevitabilmente, la situazione economica già precaria è degenerata quando uno dei ricorrenti ha perso il posto di lavoro, con ciò venendo meno una fonte di reddito importante ;
Tale situazione, unitamente alle altre precedentemente elencate, ha quindi indotto forzatamente i proponenti ad indebitarsi ulteriormente con nuovi finanziamenti, nell’intento di far fronte ai debiti sempre più crescenti.
L’indebitamento familiare al momento della presentazione del ricorso ammontava a circa € 110000, somma che non poteva essere pagata secondo i piani di ammortamento concordati.
Il gestore della crisi nominato precisava come
a) le cause dell’indebitamento sono ricollegabili alla insufficienza delle fonti di reddito dei coniugi a sostenere le spese ordinarie di vita, soprattutto a seguito dalla perdita del posto di lavoro che ha causato una contrazione delle disponibilità liquide a servizio del rimborso dei debiti. Sono poi occorse altre circostanze negative quali la rottamazione dell’autovettura per l’acquisto della quale si era contratto un finanziamento con la conseguente necessità di acquisirne una nuova, l’addebito di onerosi interessi passivi sui vari finanziamenti al consumo, notoriamente caratterizzati da tassi elevati, e così via discorrendo. Nell’assumere le obbligazioni i debitori non sembrano aver esorbitato dai normali canali di avvedutezza, né paiono configurabili comportamenti volontariamente deliberati ad aggravare il sovraindebitamento.
b) le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricondurre al progressivo aumento delle esposizioni debitorie cui non si è più riusciti a fare fronte, anche a causa del sopravvenuto stato di disoccupazione di uno dei coniugi, e dalla impossidenza di cespiti immobiliari liquidabili;
c) la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni è stata sempre più deficitaria come dimostrato dalla crescente esposizione debitoria, nonostante gli sforzi profusi dai coniugi volti a tamponare le rate dei vari finanziamenti, sino alla decisione di adire la presente procedura per assicurare un trattamento paritario del ceto creditorio;
d) non si ha notizia di atti impugnati dai creditori ;
e) la documentazione depositata dal consumatore in allegato all’istanza si è rivelata esaustiva ed ha permesso la ricostruzione delle poste attive e passive.
All’esito dell’esame del gestore della crisi, la proposta formulata e poi omologata dal giudice prevedeva: -Versamento della somma complessiva di 650,00 mensili per anni 5 fino al raggiungimento di 39.000,00 per complessive 60 rate;
-Pagamento integrale delle spese e del compenso dell’OCC in via prededucibile;
-Falcidia dei chirografari nella misura del 35 % circa (date dal rapporto tra i 39.000,00 meno compenso e spese OCC ed i complessivi debiti chirografari di 98.057,33).
Per la convenienza si fa presente che, nell’ipotesi di liquidazione del patrimonio dei coniugi, verrebbe appresa la quota di 1⁄4 dell’appartamento di civile abitazione con difficoltà ben evidenti circa la possibilità di collocazione sul mercato (difficilmente infatti un terzo estraneo andrebbe ad acquisire una quota indivisa e minoritaria di un immobile, le cui condizioni e la cui ubicazione non sono neppure ottimali). Inoltre il creditore procedente dovrebbe sobbarcarsi tutte le spese per il pignoramento e la vendita, il che pare scoraggiare ancor più il tentativo di esecuzione della quota indivisa. Si è poi visto che nessuno dei comproprietari è in grado di rilevare la frazione immobiliare della ricorrente, con ulteriori ed insormontabili difficoltà in caso di instaurazione di un giudizio divisionale.
Il Tribunale di Pescara omologava il piano così come presentato, pertanto, i ricorrenti si liberavano del proprio debito pagando solo il 35% dell’importo con 60 ratei di € 650 ciascuno.