Leggete le etichette! E’ il consiglio che le associazioni a tutela dei consumatori avanzano spesso ai cittadini che chiedono come possono fare la spesa consapevolmente. Ma se le etichette non si conoscono? E quali sono le informazioni principali su cui soffermarsi? Famiglie&Consumi da alcuni consigli ai consumatori su ortofrutta e prodotti ittici freschi, ovvero venduti sfusi, non confezionati. Vediamo insieme!

Per quanto riguarda frutta e verdura secondo il Regolamento CE 2002/1996 è obbligatorio indicare nelle etichette dell’ortofrutta fresca tre informazioni:

-la varietà (tipologia del prodotto: pere william, conference, abate…);

-l‘origine del prodotto (Stato o regione o comune);

– la categoria (Extra, I e II). Si tratta di un livello di qualità del prodotto, in particolare dal punto di vista visivo. Se troviamo scritto Extra, ci troviamo davanti la categoria più alta di qualità, I categoria si tratta di una buona qualità e vengono tollerati lievi difetti di colorazione o piccolissime ammaccature del prodotto, II categoria è il livello più basso di qualità;

-il prezzo di vendita per unità di misura (Kg) riferito al peso netto.

Denominazione commerciale della specie, metodo di produzione e zona di cattura: sono tre le informazioni obbligatorie che, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento CE 104/2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2002, relativamente l’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i consumatori, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, dovrebbero trovare indicate sui cartellini esposti sui banchi dei mercati destinati alla vendita al dettaglio.

Quindi sull’etichetta il consumatore dovrà trovare:

– denominazione commerciale della specie, cioè il nome comune o scientifico del prodotto in vendita;

– il metodo di produzione (es: “prodotto della pesca…”, oppure “prodotto della pesca in acque dolci…”, oppure “prodotto di acquacoltura…”); in particolare è obbligatorio evidenziare se il pesce è stato allevato o catturato in mare. E’ consentito omettere il metodo di produzione solo in quei casi in cui non vi siano dubbi sulla provenienza del pesce dalla pesca in mare (es: sardine, acciughe e sgombri), insomma per il nostro “pesce azzurro”;

– la zona di cattura (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano, zone diverse dell’Atlantico, etc) e il Paese di provenienza per l’allevato.