Al momento stai visualizzando Forniture mai richieste: Enel Energia condannata

Basta una firma falsa per ritrovarsi un contratto che non si è mai voluto stipulare e vedersi perseguitare da solleciti di pagamento e dal distacco della fornitura. È il caso di una dozzina di utenti della provincia di Benevento per i quali il dramma, fortunatamente a lieto fine, è cominciato alcuni anni fa.

I titolari della fornitura, già clienti della E-on Energia nel Servizio di tutela, si vedono recapitare a casa diverse fatture per una fornitura del gas mercato libero di Enel Energia mai richiesta, nonostante i reclami ed addirittura le denuncia per truffa contro ignoti dopo aver visionato le proprie firme false sui contratti, di cui una appartenente addirittura ad un defunto, decidevano di rivolgersi al Movimento Difesa del Cittadino (MDC) per resistere alle continue richieste di pagamento delle bollette da parte dell’azienda, pena il distacco del gas.

Risultati inutili tutti i tentativi di raggiungere un accordo, i consumatori decidono di chiedere giustizia al Giudice di Pace che nel 2011 dichiarava il loro diritto a non pagare per una prestazione mai richiesta.

Il penoso iter giudiziario però prosegue ancora visto che Enel Energia decide di appellare le Sentenze presso il Tribunale richiedendo comunque il pagamento delle somme e contestando la propria diretta responsabilità nella stipula dei contratti avendo dato incarico ad altre società di procacciare nuovi clienti.

I Giudici di appello (Dott. Montenapoleone e Dott. Galasso) nelle Sentenze emesse in questi giorni (n. 1488-1489,490,1491) hanno comunque stabilito che alcuna somma deve essere richiesta agli utenti in base al contratto disconosciuto, né lo stesso può ritenersi valido per accordo orale o per facta conlcudentia, essendo in atto le contestazioni degli utenti. Inoltre non può ravvisarsi una ipotesi di indebito arricchimento vista la norma del Codice del consumo che vieta la richiesta di pagamento per forniture non richieste e non sussistendo le condizioni di cui all’art. 2041 del Codice Civile ben potendo rivalersi l’azienda su chi ha operato in suo nome e conto.

“Il sistematico rimpallo di responsabilità con le società incaricate del procacciamento dei clienti non è nuovo agli operatori, – spiega Francesco Luongo, Vicepresidente dell’MDC che ha difeso gli utenti con l’avv. Vincenza Stefanucci – un’ atteggiamento che rende più difficile l’accertamento delle responsabilità degli abusi ai danni degli utenti vessati da richieste di pagamento illegittime. Il fenomeno dei contratti non richiesti è ancora un problema aperto in Italia anche perché l’Autorità per l’Energia con la Delibera n.153/2012/R/COM ha cercato sì di arginare il problema, ma ha deciso di obbligare comunque gli utenti truffati al pagamento dell’elettricità e del gas al netto della quota di commercializzazione che incasserebbe al venditore. Una scelta che alcune società di vendita, d’accordo con le associazioni, non applicano e che contestiamo poiché in contrasto con una norma primaria ovvero l’articolo 57 del Codice del Consumo, ma anche con l’articolo 27 della nuova Direttiva Europea sui diritti dei consumatori 83/11UE che conferma esonera lo stesso da qualunque obbligo economico in caso di forniture non richieste anche di luce acqua e gas”.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto in sede giudiziaria, – prosegue Luongo – adesso gli utenti potranno dormire sonni più tranquilli, ma la sfida è far in modo che le norme in materia di forniture non richieste siano effettivamente conosciute e rispettate da tutti ponendo il consumatore nella condizione migliore per far valere i propri diritti e combattere questo odioso fenomeno presente in molti mercati”.