Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia dichiara che le carni fresche di pollame
contemplate dal diritto dell’Unione 2 devono soddisfare il criterio microbiologico relativo
alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio. A tal proposito, la Corte rileva che il criterio microbiologico si applica ai «prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità» L’espressione «prodotti immessi sul mercato» si riferisce a prodotti alimentari (quali la carne fresca di pollame) detenuti a scopo di vendita, di distribuzione o di altre forme di cessione, in cui è ricompresa quindi la vendita al dettaglio. Inoltre, non imporre il rispetto del criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione (compresa quella la vendita al dettaglio) significherebbe compromettere uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana.
La Corte di giustizia dichiara altresì che agli operatori del settore alimentare le cui attività
attengono unicamente alla fase della distribuzione può essere comminata una sanzione
pecuniaria per aver immesso in commercio un prodotto alimentare che non rispetta il
criterio microbiologico. Infatti, dal diritto dell’Unione risulta che gli Stati membri sono tenuti a determinare le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte afferma che il sistema di sanzioni istituito dal diritto austriaco può contribuire al conseguimento dell’obiettivo fondamentale della legislazione alimentare (vale a dire un livello elevato di tutela della salute umana) e che il giudice del rinvio è in ogni caso tenuto a verificare che detto sistema sia conforme al criterio di proporzionalità.
In materia di etichettatura degli agrumi una norma comunitaria sulla commercializzazione stabilisce che gli imballaggi di tali frutti devono recare un’etichettatura che indichi gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzati nel trattamento post-raccolta (nel caso in cui ci sia stato). Ma una norma adottata dalla CEE-ONU (Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, che riunisce attualmente 56 Paesi dell’Europa) si è discostata da tale imposizione, rendendola facoltativa. La Spagna, quindi, ha chiesto al Tribunale l’annullamento dell’obbligo accolto dalla Corte di Giustizia che oggi ha affermato che la Commissione era legittimata a rendere obbligatoria l’etichettatura degli agrumi che sono oggetto di un trattamento post-raccolta mediante agenti conservanti o altre sostanze chimiche.
Fonte: Corte di Giustizia Ue