FINALMENTE PUBBLICATO NEL DECRETO CRESCITA (ART. 36), DEL 30.04.2019 IN G.U. – Rif. FIR LA NORMA CHE PREVEDE IL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI, LG. N. 145/2018: Requisiti di accesso, modalità di erogazione dell’indennizzo e procedure da confermare con i decreti attuativi di prossima pubblicazione.

I soggetti interessati dagli indennizzi sono azionisti e/o obbligazionisti subordinati in qualità di persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e le microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente  more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

Per gli azionisti, l’entità di tali indennizzi è del 30% del costo di acquisto delle azioni (inclusi oneri fiscali), entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 per ciascun risparmiatore.

Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto dei titoli (inclusi oneri fiscali), entro il limite massimo complessivo di euro 100.000,00 per ciascuno.

Entrambe le quote di cui sopra possono essere incrementate nei casi in cui in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

È possibile richiedere l’indennizzo tramite apposita domanda da trasmettere, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo. Un’apposita Commissione tecnica indipendente si occuperà della valutazione delle domande.

Hanno invece diritto all’erogazione di un indennizzo forfettario quei soggetti risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

  • patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31.12.2018, elevabile ad euro 200.000,00 subordinatamente all’approvazione della Commissione Europea;
  • reddito complessivo ai fini dell’IRPEF inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018.

Una volta determinata la misura dell’indennizzo a favore degli aventi diritto e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto, la Commissione li approva e ne dispone il pagamento, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del Fondo e fino al suo esaurimento.

Questo è quanto previsto dal Decreto-legge Crescita. Ricordiamo però che ora sarà necessario attendere la conversione del Decreto in legge nei prossimi 60 giorni e, quindi, l’emanazione dei decreti attuativi, contenenti le indicazioni dell’esatta procedura da seguire per inoltrare le domande di indennizzo, che sembra sarà telematica e collettiva.

Per chi non rientrasse nelle soglie reddituali o patrimoniali dette, viene prevista una forma di indennizzo semi-automatico, grazie all’invio della domanda ad una apposita Commissione Tecnica che verificherà, nel singolo caso di specie, la sussistenza dei requisiti di accesso al FIR, attraverso la tipizzazione delle violazioni massive di natura contrattuale, extra-contrattuale o penale commesse dalla banca a danno del risparmiatore e dei criteri di verifica dei predetti requisiti di accesso.

Le sedi del Movimento sono a disposizione dei risparmiatori per l’assistenza per le domande. Ricordiamo che nessun Legale convenzionato con MDC può richiedere somme relativamente alla attività di assistenza o informazione per l’accesso al F.I.R. ad esclusione della quota di iscrizione alla nostra Associazione  o peggio percentuali sugli indennizzi percepiti.

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