<<Una sentenza destinata a fare storia sul primo caso di Greenwashing denunciato e sanzionato in Italia dall’Antitrust, grazie all’impegno del Movimento Difesa del Cittadino, Legambiente e European Federation for Transport and Environment AISBL>> – questo il commento del Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Avv. Francesco Luongo, dopo che il TAR del Lazio, con sentenza n. 02231 dell’8 novembre, ha confermato la sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Eni (provvedimento n. 28060 del 2019) “per la pratica commerciale consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive riguardo al carburante Eni Diesel + quanto al suo positivo impatto ambientale connesso all’utilizzo del carburante, nonché riguardo alle particolari caratteristiche di tale carburante in termini di riduzione dei consumi e di riduzione delle emissioni”.
Dopo un estenuante lavoro di approfondimento siamo stati i primi a denunciare nel 2019 un caso di pubblicità ingannevole “green” ai danni di milioni di automobilisti e a sottoporlo ad un’Autorità indipendente che lo ha accertato e sanzionato per la prima volta nella UE.
Un’ iniziativa importante nell’era della transizione tecnologica che ha ricevuto il plauso del Commissario Europeo alla Giustizia Didier Reynders a margine del convegno Consumer Dialogue svoltosi il 3 novembre a Roma con la presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti – sottolinea il Presidente MDC Luongo. Il TAR ha quindi stabilito che per un corretto utilizzo della espressione “green” a fini pubblicitari bisogna rifarsi agli Orientamenti della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, quanto alle “asserzioni ambientali” e “dichiarazioni ecologiche”, vale a dire quelle in cui nell’ambito di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità viene suggerito che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull’ambiente o sia meno dannoso per l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti.
Pertanto per i Giudici è fondamentale che: “sulla base delle disposizioni generali della direttiva, in particolare gli articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore; sulla base dell’articolo 12 della direttiva, i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata”.
Nel merito i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso di Eni, confermando che: “non è consentito nella comunicazione pubblicitaria considerare “green” un gasolio per autotrazione, ovvero un carburante che per sua natura è un prodotto altamente inquinante, né dichiarare che attraverso il suo utilizzo è possibile prendersi cura dell’ambiente”.
Neppure un gasolio con una elevata componente di olio di palma, causa di deforestazione nel mondo.
MDC è stato rappresentato nel giudizio dall’avvocato amministrativista Andrea Tanga. Dopo questa Sentenza si rafforzano i poteri ispettivi e sanzionatori dell’Antitrust in materia di greenwashing ed i consumatori hanno un’arma in più per contrastare ogni forma di pubblicità ingannevole che cerchi di far leva sulla rinnovata sensibilità ambientale di milioni di cittadini italiani ed europei alle prese con una delicata e difficile transizione ecologica.