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Secondo quanto stabilito dalla Legge 3/2012 – che reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento – per sovraindebitamento si intende “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Si tratta, dunque, della mancanza di risorse economiche per far fronte ai propri debiti, protratta nel tempo.

Sovraindebitamento, le procedure di composizione della crisi

Come spiegato sul sito del progetto “Riparto, realizzato da Movimento Consumatori e Acli, sono tre le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, che permettono di rimodulare i propri debiti per uscire dalla crisi di sovraindebitamento:

  • il Piano del Consumatore
  • L’accordo di composizione della crisi
  • La liquidazione del patrimonio

Inoltre, con la l. 176/2020 è stata introdotta anche l’esdebitazione del debitore incapiente, ovvero della “persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcun bene o utilità nemmeno in prospettiva futura”.

Riportiamo di seguito le procedure, in sintesi. Per i dettagli consultare il sito del progetto.

Il Piano del consumatore

Il Piano del consumatore è riservato esclusivamente al consumatore e prevede una ristrutturazione dei debiti con riguardo ai tempi di pagamento (è possibile anche la cessione di crediti futuri) e all’ammontare del debito (in ogni caso deve essere assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili).

Si ricorda che all’interno di questa procedura non è necessario l’assenso dei creditori. Pertanto il piano del consumatore è soggetto al vaglio del Giudice, che deve omologarlo, verificando che la proposta non sia più svantaggiosa rispetto alla liquidazione del patrimonio per i creditori privilegiati o per quelli che presentino opposizione.

La L. 176/2020 consente, inoltre, procedure familiari, nel caso in cui i soggetti sovraindebitati siano conviventi o quando il debito abbia origine comune (possono pertanto accedervi anche i garanti).

Sono quattro le fasi della procedura:

  • la predisposizione del piano di ristrutturazione dei deibiti, redatto da un gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • il deposito della domanda, con allegata la proposta redatta dal gestore della crisi, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato;
  • la valutazione del Tribunale, che deve prima vagliarne l’ammissibilità e successivamente omologarlo;
  • l’esecuzione del piano, a cui fa seguito automaticamente l’esdebitazione.

Accordo di composizione della crisi

A differenza della procedura appena descritta, all’accordo di composizione della crisi  possono accedere non solo i consumatori, ma tutti gli imprenditori non fallibili e i professionisti.

Il debitore, con il deposito della domanda al Tribunale, presenta ai propri creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti, ossia un piano di pagamento dei propri debiti, che richiede il raggiungimento di un’intesa con i creditori.

In particolare per l’omologazione della proposta è necessario ottenere il consenso del 60% dei crediti, esclusi quelli privilegiati, pignoratizi ed ipotecari.

Sovraindebitamento, liquidazione del patrimonio

La Legge 3/2012 prevede, inoltre, una terza procedura: il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Come spiegato sul sito del Progetto “Riparto”, il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale che esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Non è necessario il consenso dei creditori.

Entro un anno dalla chiusura della procedura, i debitori persone fisiche possono chiedere l’esdebitazione, che non viene concessa nel caso in cui il sovraindebitato abbia tenuto un contegno complessivo diretto a frodare i creditori.

Esdebitazione del debitore incapiente

Infine, la procedura di esdebitazione del debitore incapiente è riservata alle persone del tutto prive di patrimonio e di reddito o con un reddito inferiore a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

In questo caso la legge prevede “una soglia calcolata in base all’assegno sociale, aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. L’importo base che deve essere assicurato al debitore senza famiglia ammonta ad € 6.085 all’anno, e aumenta in ragione della composizione del nucleo familiare”.

Il debitore a cui il Tribunale ha concesso l’esdebitazione può non pagare i debiti, che divengono inesigibili da parte dei creditori. Tuttavia sarà tenuto al pagamento anche parziale dei debiti se, nei quattro anni successivi alla domanda, sopravvengono beni o denaro che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura superiore al 10%.

 

 

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Newsletter curata da Help Consumatori nell’ambito del progetto “LIBERIAMOCI – Prevenzione e contrasto dell’usura e del sovraindebitamento”, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – realizzato da MDC in partenariato con SOS Impresa Rete per la Legalità Campania.