“Si tratta di una vittoria ottenuta dai consumatori, che sono a partire da oggi maggiormente garantiti dall’obbligo della provenienza in etichetta nel consumo di olio d’oliva”. E’ quanto dichiara il Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine delle olive impiegate nell’extravergine in tutti i paesi europei.“Ci auguriamo ora che l’indicazione dell’origine degli alimenti – spiega MDC – sia presto garantita anche per molti cibi ancora anonimi per i consumi, come la carne di maiale, la frutta e verdura trasformata, i derivati del pomodoro e dei cereali”.
Secondo i dati del rapporto annuale sulla sicurezza alimentare, Italia a Tavola 2008, realizzato dal Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con Legambiente, nel 2007 l’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita’ dei prodotti agroalimentari (ICQ) ha effettuato 3.627 ispezioni nei frantoi, nelle imprese e negli esercizi commerciali rivolti a verificare la correttezza delle indicazioni obbligatorie e facoltative riportate nel sistema di etichettatura, con particolare riferimento alla designazione di origine, ai processi produttivi adottati, alle caratteristiche merceologiche effettivamente possedute dagli oli di oliva delle diverse categorie, in ottemperanza alle norme di cui al Reg. CE n. 1019/2002.
Il valore dei sequestri è stato di oltre 8 mln e 200 mila € (206.560€).
I principali illeciti accertati sono stati:
• Rinvenimento, presso commercianti e utilizzatori, di numerose partite di oli contraffatti, ma risultati miscele di oli di oliva e di semi, dichiarati extravergini di oliva e confezionati da ditte risultate inesistenti;
• oli extravergini di oliva comuni riportanti in etichetta indicazioni che richiamano prodotti a denominazione registrata;
• oli dichiarati extravergini di oliva risultati di qualità merceologica inferiore;
• commercializzazione di oli extravergini di oliva con etichettatura irregolare per l’utilizzo di diciture ingannevoli, omissione di indicazioni obbligatorie o uso di diciture facoltative in violazione della vigente normativa comunitaria e nazionale;
• irregolare impiego della designazione nazionale di origine, di cui all’art. 4 del Reg. CE n. 1019/2002, per:
– assenza del prescritto riconoscimento;
– omissione dell’indicazione del codice alfanumerico di riconoscimento della ditta di confezionamento;
– inosservanza degli obblighi di tenuta ed aggiornamento dei registri di carico/scarico;
– mancato invio dei prospetti semestrali riepilogativi della movimentazione dell’olio con indicazione dell’origine.